In caso di richiesta di autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza non può limitarsi a denegare la compatibilità paesaggistica delle singole opere di urbanizzazione, senza preliminarmente evidenziare, in fase procedimentale, le modifiche progettuali funzionali a renderle coerenti con i valori di zona. Non è possibile emettere un diniego all'intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili, in quanto tale diniego si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II quater, sentenza 6 marzo 2023, n. 3631.